DETERMINAZIONE e RIVALUTAZIONE ASSEGNO MANTENIMENTO
L’articolo 156 del Codice Civile stabilisce che, in caso di separazione matrimoniale, sia il tribunale a stabilire, una volta accertata la capacità economica dei due soggetti anche sulla base del tenore di vita degli stessi, la misura di un eventuale assegno di mantenimento da parte di uno dei coniugi qualora venga valutata una possibile separazione con addebito.
L’importo determinato dal giudice sarà, negli anni, soggetto a rivalutazioni nel caso in cui venga provata la variazione della capacità reddituale di uno dei due soggetti.
In tale ambito la nostra agenzia investigativa svolge attività approfondite su tutto il territorio nazionale finalizzate alla ricostruzione della reale capacità economica o situazione reddituale dell’ex coniuge andando a documentare, all’interno di un report investigativo che potrà essere prodotto in giudizio, anche la presenza di eventuali fonti di reddito “non ufficiali” (esempio verifica reale tenore di vita, verifica attività lavorative “non ufficiali”, convivenza, ecc…).
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