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BUSINESS INTELLIGENCE

INDAGINI SU PERSONALE D’AZIENDA

VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

Le imprese sempre più spesso impongono al proprio personale patti di non concorrenza nei quali viene limitato lo svolgimento dell’attività professionale per un periodo di tempo successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (norma di riferimento art. 2125 del Codice Civile).

Il patto di non concorrenza, per essere valido deve avere i seguenti requisiti fondamentali: deve essere redatto in forma scritta e controfirmato per accettazione dal lavoratore, deve essere specificatamente circoscritto l’oggetto dell’attività vietata e deve essere applicato per un periodo di tempo limitato (cinque anni per dirigenti e tre anni per altri casi) ed infine deve essere congruamente retribuito (non esiste un criterio univoco di valutazione ma indicativamente deve essere intorno al 10/15% della retribuzione).

In assenza di un tale patto il lavoratore, che lascia l’azienda per passare ad un competitor, ha il solo vincolo di non porre in essere atti di concorrenza sleale diffondendo notizie o informazioni anche negative dell’ex datore di lavoro.

Per procedere con il licenziamento, il datore di lavoro deve accertare la sottrazione commessa dal dipendente. Sarà quindi fondamentale per l’azienda raccogliere prove concrete e legalmente rilevanti.

Tali prove confluiranno in una relazione investigativa dettagliata che sarà trasmessa al Cliente per l’eventuale utilizzo processuale nei procedimenti di licenziamento per giusta causa. La documentazione potrà essere corroborata dalla deposizione testimoniale in sede giudiziaria del titolare della licenza investigativa o degli operatori specializzati che hanno condotto l’indagine.

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